Bonifica dei siti contaminati
Bonifica dei siti contaminati
Suolo e Bonifiche
La bonifica dei siti contaminati
Un procedimento amministrativo di bonifica è aperto dall'Autorità competente per le aree nelle quali, in seguito ad attività umane pregresse o in corso, è stata accertata una alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, ovvero che comporti un superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC).
Lo stato o meno di contaminazione è invece determinato successivamente alle operazioni di caratterizzazione ambientale sulla base delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), stimate mediante uno studio di analisi di rischio sito-specifica. Nel caso sia rilevato il superamento delle CSR, sono attuati interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.A livello nazionale, il riferimento normativo per la bonifica dei siti contaminati è il d.lgs. 152/2006, in particolare la Parte Quarta al Titolo V. Per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti (PV), i criteri per la per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee dei sono individuati dal D.M. 31/2015.
A livello regionale, l'iter procedurale è stato rivisto anche alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. 23/2006 alla L.R. n. 27/1998, che ha delegato ai Comuni del Lazio specifiche funzioni riguardanti l'approvazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati.
La Regione ha regolamentato la gestione amministrativa dei procedimenti riguardanti gli interventi di bonifica attraverso la stesura di specifiche linee guida, emanate con la D.G.R. 296/2019 e s.m.i..
L'obiettivo delle linee guida è quello di fornire alle amministrazioni competenti e ai soggetti interessati indirizzi concertati e condivisi su alcuni aspetti procedurali del d.lgs 152/2006, Parte Quarta, Titolo V, assicurando il sostegno tecnico dell'ARPA Lazio.
L'azione ed il supporto dell'ARPA Lazio alle amministrazioni provinciali competenti avviene mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni.
Cosa fa ARPA
- istruttoria tecnica sui documenti tecnici elaborati dal soggetto di parte (piano di caratterizzazione, analisi di rischio, progetto di Bonifica/messa in sicurezza operativa o permanente)
- sopralluoghi periodici atti a verificare le modalità di svolgimento delle attività per valutarne la conformità con gli elaborati progettuali approvati in Conferenza di Servizi
- validazione dei risultati della caratterizzazione e dei monitoraggi tramite campionamento e analisi in contraddittorio delle matrici ambientali interessate (suolo, acque sotterranee, soil-gas)
- prelievo di campioni di suolo e acque sotterranee per valutare l'efficacia degli interventi di bonifica/messa in sicurezza operativa o permanente effettuati
- relazione tecnica sulla bonifica ai fini della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia
- aggiornamento dell'Anagrafe dei Siti Contaminati